Filo Diretto Assicurazioni

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative ai Tour Operator. La polizza è depositata presso THE NET S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.

SPESE MEDICHE OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia , ad € 5.000,00 in Europa e ad € 20.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: – spese di ricovero in istituto di cura; – spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; – spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati); – spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati); – spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. – CONSULENZA MEDICA TELEFONICA – INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA – SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO – MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO – TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO – RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO – TRASPORTO DELLA SALMA – VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE – ASSISTENZA AI MINORI – RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE – PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO – INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO – INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO – ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’ – RIENTRO ANTICIPATO – SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE – TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI – SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO – ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO

BAGAGLIO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in Italia , ad € 500,00 in Europa e ad € 500,00 nel Mondo : – il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. – entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta
d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; – entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: – stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; – terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti; – dolo del Contraente o dell’Assicurato; – viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; – malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; – patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; – interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; – uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; – pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing; – atti di temerarietà; – attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; – gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni; – le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; – svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ART. 2 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

ART. 3 – VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: – via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia OnLine”) seguendo le relative istruzioni. – via telefono al numero 039/9890702

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)